Consulta, le sanzioni tributarie devono essere proporzionate Agenzia di stampa Italpress

Anche per le sanzioni amministrative tributarie vale il principio di proporzionalità: l’art. 7 del d.lgs. n. 472 del 1997, prevedendo la possibilità di ridurre le sanzioni fino a dimezzarle, si pone come “una opportuna valvola di decompressione che è atta a mitigare l’applicazione di sanzioni” che “strutturate per garantire un forte effetto deterrente al fine di evitare evasioni anche totali delle imposte, tendono a divenire draconiane quando colpiscono contribuenti che invece tale intento chiaramente non rivelano”. È quanto si legge nelle motivazioni della sentenza con cui la Corte costituzionale ha deciso la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Bari, fra l’altro, sull’art. 1, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 471 del 1997, che prevede “nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 250% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250”. Nella fattispecie del giudizio a quo si era “in presenza di un contribuente che sì ha omesso di presentare la dichiarazione dei redditi relativa al regime fiscale del consolidato, ma, da un…